Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale delle Forze di polizia ad ordi
4. Modalità applicative I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 234/2021 saranno quindi determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44 per cento. L’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del