4. Modalità applicative I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 234/2021 saranno quindi determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44 per cento. L’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995. Analogamente, i benefici previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte. Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla corresponsione degli arretrati