Trattasi , dunque, di una norma "pattizia" che sin dalla sua genesi non ha avuto carattere limitativo e soprattutto non è mai stata legata ad esigenze di trasloco ma semplicemente a generiche esigenze riorganizzative, come dimostra peraltro un chiaro dispositivo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ad un preciso quesito avanzato. (che si allega) Tale indirizzo viene peraltro confermato anche da diverse sentenze intervenute nel tempo- vedi Tar Campania nel 2001 sul ricorso 3721/2001 da cui si evince che tale limitativa interpretazione, non viene nemmeno presa in considerazione e si muove invece nell’indirizzo opposto.
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