Infatti, premesso che tale testo era stato inserito nel nuovo P.I.R. senza operare alcuna modifica rispetto all'originaria formulazione del P.I.R. del 7.07.2016 non essendo stato incluso tra le modifiche concordate, il riferimento "...ad eccezione del parametro previsto dal punto 4..." andava invece modificato come segue: "...ad eccezione del parametro previsto dal punto 5...". Quanto sopra, tenuto conto che nel testo del P.I.R. siglato il 7.07.2016 il punto 4 del comma 9 era riferito alle esperienze lavorative pregresse nello stesso settore laddove nel P.I.R. del 17.11.2021 il punto 4 del comma 9 è riferito alla licenza media inferiore e le esperienze lavorative pregresse nello stesso settore sono contenute nel successivo punto 5.