logo banner top

Dott. Pietro BUFFA 

Direttore Generale del Personale e delle Risorse – DAP 

R O M A 
e, p.c. 
Pres. Santi CONSOLO 
Capo del Dipartimento A.P. 
R O M A 
Dott. Massimo DE PASCALIS 
Vice Capo del Dipartimento A.P. 
R O M A 
Oggetto: Graduatorie provvisorie mobilità ordinaria personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli non direttivi interpello anno 2015 - Problematiche varie - 
 
Moltissimi operatori del Corpo di polizia penitenziaria interessati alle procedure stanno rappresentando alcune, palesi, incongruenze nella compilazione delle graduatorie di cui in oggetto. In particolare, alcuni di loro lamentano l’esclusione dalle graduatorie sull’erroneo presupposto che “manchi il periodo minimo di permanenza”. Ciò, evidentemente, a causa di un’interpretazione letterale (e restrittiva) dell’art. 4 del PCD del 5 novembre 2012. Tuttavia, come certificato anche da codesta Direzione generale con nota n. 0315727 del 17 settembre 2013 (che per comodità di consultazione si allega in copia), sul punto l’Amministrazione e le OO.SS rappresentative sono addivenute, da ultimo, in data 16 settembre 2013 all’ interpretazione autentica nel senso che il personale è legittimato a formulare l’istanza quando, alla scadenza del bando, “possa vantare almeno un anno di anzianità di servizio, complessivamente espletato sia presso la sede di appartenenza o di distacco in altra sede”. È di tautologica evidenza, come peraltro rappresentato da questa O.S. anche nel corso della riunione dell’ 8 febbraio u.s., che l’ “interpretazione autentica”, per sua stessa definizione, non possa mutare di anno in anno, così come le regole per la mobilità ordinaria, in vigenza del medesimo PCD, non possano variare di volta in volta. Altra questione riguarda invece gli operatori delle (o di alcune) sedi dismesse. Nello specifico, a molti appartenenti al Corpo già in servizio presso reparti soppressi ricadenti nel PRAP della Sicilia (ma il problema potrebbe riguardare anche altri territori), pur avendo aderito ad apposita procedura condotta secondo le prescrizioni di cui alla nota n. 78884 – P/II del 16 settembre 2015 del medesimo PRAP (che si allega altresì in copia), non è stata riconosciuta la “precedenza sulla graduatoria” ai sensi dell’art. 12, comma 3, del già richiamato PCD del 5 novembre 2012. Ad altri, all’opposto, è stata correttamente comunicata l’esclusione dalle graduatorie per “trasferimento in corso”. Peraltro, nel caso in parola si ha il sospetto che tale disguido possa essere stato indotto dall’eventuale trasmissione, ad opera delle pertinenti Direzioni, delle domande prodotte dagli operatori di cui si discute in maniera congiunta con quelle presentate dai restanti appartenenti al Corpo per possibile disattenzione alla prescrizione di cui al 4° capoverso della citata nota del PRAP (“Codeste Direzioni, infine, sono pregate di trasmettere […] le istanze presentate dal predetto personale con nota a parte, rispetto alla trasmissione delle istanze presentate dal restante personale in forza, facendo specifico riferimento alla presente nell’oggetto della nota”). Per quando accennato, ed a prescindere dai problemi che possano averle originate, si invita la S.V. ad assumere le iniziative di diretta competenza affinché le graduatorie di cui si discute vengano sanate, anche in autotutela, dalle evidenti irregolarità riscontrate. Nell’attesa di un cortese ed urgentissimo riscontro, molti cordiali saluti.
Il Segretario Generale
URSO Angelo